Art. 1

In vigore dal 2 nov 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina di cui al regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, e successive modificazioni; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nella adunanza del 1 dicembre 1950; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Con effetto dall'anno accademico 1950-51, i ruoli organici dei posti di professore di ruolo nelle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia di Messina, di cui al regio decreto 9 settembre 1937, n. 1750, e successive modificazioni, sono modificati come appresso: Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: posti di ruolo 11; Facoltà di medicina e chirurgia: posti di ruolo 17. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 gennaio 1951 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 29. - FRASCA
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Art. 1 Cessione di un posto di ruolo nella Facolta' di medicina e chirurgia da parte della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo