Art. 2
In vigore dal 5 giu 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 7 marzo 1950.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 47. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;360#art-2