Art. 2

In vigore dal 16 mar 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 gennaio 1951 EINAUDI SFORZA Visto: il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 177. - CARLOMAGNO
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