Art. 1

In vigore dal 15 giu 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, concernente l'istituzione dei distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. I modelli dei distintivi d'onore per i mutilati e i deceduti per causa di servizio, istituiti con regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, sono modificati secondo i disegni annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per la difesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1951 Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 29. - CONSOLI
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Art. 1 Modificazioni ai distintivi d'onore per i mutilati ed i deceduti per causa di servizio. — Testo vigente | Portale Normativo