Art. 1
In vigore dal 15 giu 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, concernente l'istituzione dei distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
I modelli dei distintivi d'onore per i mutilati e i deceduti per causa di servizio, istituiti con regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, sono modificati secondo i disegni annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 29. - CONSOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-18;353#art-1