Art. 1
In vigore dal 31 mag 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 17 novembre 1932, che approva il regolamento sul servizio sanitario militare territoriale;
Visto il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 339, contenente modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio militare territoriale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1948, n. 1647, recante modificazioni al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Le misure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1948, n. 1647, per i compensi dovuti agli ufficiali medici che eseguono visite medico-fiscali sono raddoppiate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 12. - CONSOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-18;308#art-1