Art. 1

In vigore dal 31 mag 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 17 novembre 1932, che approva il regolamento sul servizio sanitario militare territoriale; Visto il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 339, contenente modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio militare territoriale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1948, n. 1647, recante modificazioni al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Le misure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1948, n. 1647, per i compensi dovuti agli ufficiali medici che eseguono visite medico-fiscali sono raddoppiate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1951 Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 12. - CONSOLI
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