Art. 1

In vigore dal 28 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: Il numero dei prefetti, incaricati dell'esercizio delle funzioni ispettive, non può essere superiore a diciotto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 101. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Numero dei prefetti incaricati dell'esercizio delle funzioni ispettive. — Testo vigente | Portale Normativo