Art. 1
In vigore dal 28 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
Il numero dei prefetti, incaricati dell'esercizio delle funzioni ispettive, non può essere superiore a diciotto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 101. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-17;40#art-1