Art. 1

In vigore dal 6 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547; Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete statale la strada che dall'innesto con la statale n. 7 Appia presso Formia conduce al porto di Gaeta; Visto il voto n. 50 dell'11 maggio 1950, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.); Visto il voto n. 3868 del 5 settembre 1950 del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: È classificato nella rete delle strade statali il tratto stradale Formia-Gaeta, quale diramazione della strada statale n. 7 Appia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 52. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Classificazione nella rete delle strade statali del tratto stradale Formia-Gaeta quale diramazione della statale numero 7 Appia. — Testo vigente | Portale Normativo