Art. 1
In vigore dal 6 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;
Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete statale la strada che dall'innesto con la statale n. 7 Appia presso Formia conduce al porto di Gaeta;
Visto il voto n. 50 dell'11 maggio 1950, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);
Visto il voto n. 3868 del 5 settembre 1950 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
È classificato nella rete delle strade statali il tratto stradale Formia-Gaeta, quale diramazione della strada statale n. 7 Appia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 52. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-16;163#art-1