Art. 2

In vigore dal 8 mar 1951
Con successivi decreti saranno emanate le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, a termini dell'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA SEGNI - VANONI PELLA - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 137. - CARLOMAGNO
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Art. 2 Proroga di attribuzioni conferite al rappresentante del Governo nella Regione sarda. — Testo vigente | Portale Normativo