Art. 2
In vigore dal 8 mar 1951
Con successivi decreti saranno emanate le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, a termini dell'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA SEGNI - VANONI PELLA - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 137. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-15;55#art-2