Art. 2

In vigore dal 8 apr 1951
È in facoltà della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni di applicare gradualmente il presente decreto, nel limite massimo di due anni dalla data di entrata in vigore di esso, tenendo conto delle esigenze di servizio e dell'età e del rendimento del personale di cui all'articolo precedente che abbia superato il sessantesimo anno di età. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 64. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-11;171#art-2

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Art. 2 Modificazioni ai limiti di eta' per la permanenza del personale subalterno dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nei servizi viaggianti. — Testo vigente | Portale Normativo