Art. 2
In vigore dal 8 apr 1951
È in facoltà della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni di applicare gradualmente il presente decreto, nel limite massimo di due anni dalla data di entrata in vigore di esso, tenendo conto delle esigenze di servizio e dell'età e del rendimento del personale di cui all'articolo precedente che abbia superato il sessantesimo anno di età.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 64. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-11;171#art-2