Art. 1
In vigore dal 20 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;
Ritenuta l'opportunità di sopprimere il terzo posto di notaio nel comune di Gubbio, del distretto notarile di Perugia;
Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Perugia;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato ad interim per la grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che il terzo posto di notaio nel comune di Gubbio, del distretto notarile di Perugia, è soppresso a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1950
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 71. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-30;1132#art-1