Art. 1

In vigore dal 31 dic 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 13 ottobre 1950, n. 923, concernente gli organici provvisori degli ufficiali dell'Aeronautica militare; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Gli organici provvisori degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare fissati dalla tabella, annessa alla legge 13 ottobre 1950, n. 923, sono variati in conformità della tabella annessa al presente decreto, firmata dai Ministri per la difesa e per il tesoro. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 dicembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1950 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 134. - CARLOMAGNO
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