Art. 1

In vigore dal 13 mar 1951
N. 1231. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica della "Fondazione Città di Udine per l'8° Reggimento Alpini", con sede in Tolmezzo (Udine), e ne viene approvato lo statuto organico. Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1951
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-14;1231#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Riconoscimento della personalita' giuridica della "Fondazione Citta' di Udine per l'8° Reggimento Alpini", con sede in Tolmezzo (Udine). — Testo vigente | Portale Normativo