Art. 1

In vigore dal 3 gen 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 10 agosto 1950, n. 602; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1950-51, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, è autorizzata la prelevazione di L. 30.000.000, che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo: Cap. n. 515-bis (di nuova istituzione). - Somma occorrente per provvedere al pa- gamento della quota di spese dovuta dal Governo italiano al "Movimento Europeo" L. 20.000.000 Cap. n. 515-ter (di nuova istituzione). - Spese per la Conferenza sociale del "Movimento Europeo"...................... " 10.000.000 ---------- L. 30.000.000 ---------- Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 novembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1950 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 105. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-11-16;982#art-1

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Art. 1 Prelevazione di L. 30.000.000 dal fondo di riserva per le spese — Testo vigente | Portale Normativo