Art. 1
In vigore dal 3 gen 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 10 agosto 1950, n. 602;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1950-51, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, è autorizzata la prelevazione di L.
30.000.000, che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:
Cap. n. 515-bis (di nuova istituzione).
- Somma occorrente per provvedere al pa-
gamento della quota di spese dovuta dal
Governo italiano al "Movimento Europeo" L. 20.000.000
Cap. n. 515-ter (di nuova istituzione).
- Spese per la Conferenza sociale del
"Movimento Europeo"...................... " 10.000.000
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L. 30.000.000
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 105. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-11-16;982#art-1