Art. 1

In vigore dal 1 dic 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442; Visti i decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, e 30 luglio 1950, n. 578, che reca delle aggiunte alle dette norme; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' della legge 24 dicembre 1949, n. 993; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: . Alla tabella di cui all' lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-11-16;919#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo