Art. 1

In vigore dal 5 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758; e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 30 ottobre 1949, n. 1152; 20 ottobre 1949, n. 1178; 11 giugno 1950, n. 622; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, c successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: Attuale art. 36. - È sostituito dal seguente: "Presso la facoltà sono costituiti i seguenti istituti scientifici: 1) istituto di scienze economiche; 2) istituto di materie giuridiche; 3) istituto di ragioneria; 4) istituto di tecnica economica; 5) istituto di merceologia; 6) istituto di matematica finanziaria; 7) istituto di statistica; 8) istituto di geografia, economica. Attuale art. 73. - All'elenco degli istituti della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto n. 30. Istituto di microbiologia. Attuale art. 176. - Agli insegnamenti della scuola di perfezionamento in diritto romano e diritti dell'Oriente Mediterraneo è aggiunto quello di: Diritto penale romano. All'attuale art. 267 relativo alla scuola di perfezionamento in scienze etnologiche è soppressa la parola "costitutivi" ed è aggiunto il seguente nuovo comma: "Il corso degli studi per ciascun allievo è stabilito dal Consiglio della scuola in base ai suoi studi precedenti e al ramo in cui egli intende perfezionarsi". Attuale art. 277. - È soppresso il "corso annuale di perfezionamento in biologia delle razze umane". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 novembre 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 47. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-11-16;1313#art-1

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