Art. 1
In vigore dal 21 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Vista la documentata istanza presentata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto, diretta ad ottenere la costituzione di un ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato "Ente autonomo Fiera del Mare", con sede in Taranto;
Ritenuta la opportunità della costituzione dell'Ente suddetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed al mezzi di cui può disporre;
Visto lo schema di statuto approvato dagli enti partecipanti fondatori;
Sentito il Comitato permanente del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;
Decreta:
Articolo unico.
È riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo denominato "Fiera del Mare", con sede in Taranto.
È approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 novembre 1950
EINAUDI
TOGNI - SIMONINI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 59. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-11-16;1139#art-1