Art. 1

In vigore dal 21 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Vista la documentata istanza presentata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto, diretta ad ottenere la costituzione di un ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato "Ente autonomo Fiera del Mare", con sede in Taranto; Ritenuta la opportunità della costituzione dell'Ente suddetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed al mezzi di cui può disporre; Visto lo schema di statuto approvato dagli enti partecipanti fondatori; Sentito il Comitato permanente del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la marina mercantile; Decreta: Articolo unico. È riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo denominato "Fiera del Mare", con sede in Taranto. È approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 novembre 1950 EINAUDI TOGNI - SIMONINI Visto, il Guardasigilli: SEGNI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 59. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto dell'Ente autonomo denominato "Fiera del Mare" di Taranto. — Testo vigente | Portale Normativo