Art. 2
In vigore dal 16 feb 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 luglio 1950.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI SFORZA - TOGNI - VANONI - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 35 - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-11-15;1177#art-2