Art. 1
In vigore dal 18 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto superiore di architettura di Venezia è così ulteriormente modificato:
Attuale . - "L'Istituto universitario di architettura di Venezia ha per fine d'impartire la cultura artistica, tecnica e scientifica necessaria per conseguire la laurea in architettura.
Fanno parte dell'Istituto il Laboratorio di scienza delle costruzioni e l'Istituto di storia dell'architettura.
Il Laboratorio di scienza delle costruzioni ha lo scopo di completare con esercitazioni pratiche l'insegnamento, di svolgere attività di ricerche scientifiche e di eseguire prove ed esperienze per conto delle industrie.
L'Istituto di storia dell'architettura ha lo scopo di potenziare gli studi nel campo dell'architettura e di realizzare un attivo e fecondo scambio culturale con l'estero.
Il Laboratorio di scienza delle costruzioni è diretto dal professore ufficiale della materia e l'Istituto di storia dell'architettura è diretto dal professore ufficiale di materia affine designato dal Consiglio di Facoltà".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 novembre 1950
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte del conti, addì 29 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 50. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-11-04;1129#art-1