Art. 1

In vigore dal 5 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, e modificato con regio decreto 25 novembre 1926, n. 2413, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 355; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità Accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: L' è sostituito dal seguente: "L'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, istituita con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, ha lo scopo di contribuire allo sviluppo degli studi e di preparare i giovani alle ricerche scientifiche, agli uffici pubblici e alle professioni liberali con una istruzione superiore adeguata a una educazione morale informata ai principi del Cattolicismo. L'Università cattolica appartiene alla categoria delle Università di cui al n. 2 dell' del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ed è persona giuridica di diritto pubblico". L'art. 23 è sostituito dal seguente: "Il conferimento degli incarichi è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta delle Facoltà competenti e con il parere favorevole del Senato accademico". L'art. 26 è sostituito dal seguente: "La carriera e il trattamento economico dei professori di ruolo sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i professori di ruolo delle Università statali e Istituti d'istruzione superiore di cui al n. 1 dell' del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Per quanto attiene al grado 3°, i professori della Università cattolica vengono considerati, a tal fine, come i professori universitari di ruolo statale. Il professore dell'Università cattolica viene assegnato al predetto grado 30, allorquando il docente di ruolo statale, provvisto dalla, medesima anzianità di servizio, consegua tale grado. I professori trasferiti dalle Università statali e dagli Istituti superiori statali entrano in ruolo con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università o Istituti. I professori trasferiti da Università o da Istituti superiori liberi entrano in ruolo con lo stipendio che ad essi spetterebbe se fossero trasferiti in Università o Istituti statali. Al rettore è assegnata una indennità di carica, non valutabile agli effetti della pensione nella misura che il Consiglio di amministrazione determinerà alla stregua dell' del regio decreto 25 febbraio 1937, n. 439, e successive modificazioni". Gli articoli 38 e 39 sono soppressi e sostituiti dal seguente: Art. 38. - La carriera e il trattamento economico degli aiuti, degli assistenti e dei lettori sono determinati in conformità a quelli fissati dallo Stato per i propri aiuti, assistenti e lettori. Art. 39. - Sono soppresse le tabelle n. 2 e n. 3 allegate allo Statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 5. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-30;1306#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo