Art. 1
In vigore dal 18 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205, ulteriormente modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia è così ulteriormente modificato:
Attuale art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea di giurisprudenza è aggiunto quello di "Esegesi delle fonti del diritto romano".
Attuale art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:
"Igiene zootecnica";
"Idrobiologia e pescicoltura (semestrale)".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1950
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 41. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-30;1128#art-1