Art. 1

In vigore dal 18 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205, ulteriormente modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia è così ulteriormente modificato: Attuale art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea di giurisprudenza è aggiunto quello di "Esegesi delle fonti del diritto romano". Attuale art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di: "Igiene zootecnica"; "Idrobiologia e pescicoltura (semestrale)". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 41. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo