Art. 1

In vigore dal 18 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università, degli studi di Firenze, approvato con regi decreti 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è così ulteriormente modificato: Attuale art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, è aggiunto quello di: "Diritto bizantino". All'art. 78, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche, sono aggiunti i seguenti: "Matematiche superiori"; "Teoria delle funzioni". All'art. 80, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti: "Matematiche superiori"; "Teoria delle funzioni". Dopo l'art. 91, è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli, successivi: "Alle cattedre di analisi matematica, di geometria, di meccanica razionale, di matematiche complementari, sono corrispondenti quattro istituti diretti dai professori di ruolo titolari o incaricati dei rispettivi insegnamenti. Tali istituti formano l'istituto matematico dell'Università di Firenze; il materiale librario e bibliografico è comune ai quattro istituti ed è indivisibile. I direttori dei singoli istituti scelgono il direttore dell'istituto matematico, la cui nomina è sottoposta all'approvazione della Facoltà. Il direttore sta in carica un triennio ed è rieleggibile. L'Istituto matematico, oltre a collaborare col Seminario matematico-fisico-astrofisico, secondo il disposto dei successivi articoli (attuali 92, 93 e 94), ha il compito di promuovere studi e ricerche di matematica pura e applicata e di contribuire al perfezionamento scientifico e didattico dei giovani laureati. L'amministrazione dei fondi dell'Istituto è fatta collegialmente. Gli atti amministrativi saranno firmati dal direttore. L'Istituto matematico è intitolato al nome di: "Ulisse Dini". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 40. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-30;1127#art-1

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