Art. 1

In vigore dal 17 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con il regio decreto 20 aprile 1939, numero 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438; e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato del 4 febbraio 1947, numero 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1949, n. 43 e 21 aprile 1949, n. 613; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1933, n. 1052, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopra indicati è così ulteriormente modificato: All'attuale art. 66 è aggiunto quanto appresso: 19) Urologia. Dopo l'attuale art. 115 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in urologia, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 116. - La durata, del corso degli studi della Scuola di specializzazione in urologia è di tre anni. Art. 117. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 1) embriologia, anatomia dell'apparato genito-urinario. Fisiologia dell'apparato genito-urinario; 2) patologia e clinica medica dell'apparato urinario (urologia medica); 3) patologia e clinica chirurgica dell'apparato urinario (urologia chirurgica); 4) semeiotica endoscopia e radiologia urologica; 5) Interventi endoscopici; 6) tecnica operatoria degli interventi urologici. Art. 118. - L'insegnamento teorico sarà integrato da esercitazioni pratiche per Cui si richiede un internato di due anni nella divisione urologica della clinica chirurgica. Art. 119. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento della specialità. Art. 120. - La spesa relativa al funzionamento della predetta Scuola è a carico del bilancio ordinario dell'Università di Torino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 39. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-30;1125#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo