Art. 2

In vigore dal 2 feb 1951
Il Prefetto di L'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Ofena e di Villa Santa Lucia degli Abruzzi e la frazione Carrufo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1950 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: SEGNI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 21. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-27;1098#art-2

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