Art. 2
In vigore dal 2 feb 1951
Il Prefetto di L'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Ofena e di Villa Santa Lucia degli Abruzzi e la frazione Carrufo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1950
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 21. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-27;1098#art-2