Art. 1

In vigore dal 7 gen 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 485, che autorizza la spesa di L. 1.300.000.000 per la costruzione della ferrovia Circumflegrea e la concessione all'industria privata della costruzione e dell'esercizio della ferrovia medesima; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1039; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 225, che modifica il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, e approva l'atto 2 dicembre 1949 stipulato con la Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.); Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive aggiunte e modificazioni; Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 24 giugno 1950 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 5 aprile 1950, n. 225, fra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro ed i legali rappresentanti della Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) e del Banco di Napoli, per la concessione di sola costruzione del primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) della ferrovia Circumflegrea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - D'ARAGONA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1950 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 106. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-27;1002#art-1

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