Art. 1
In vigore dal 17 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 luglio 1906, n. 255;
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 15 maggio 1950, n. 1823;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella G allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello della frazione Galliciano del comune di Condofuri, in provincia di Reggio Calabria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 ottobre 1950
EINAUDI
ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 34. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-25;1123#art-1