Art. 1
In vigore dal 17 gen 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 182/182 del 4 aprile 1950, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari ha stabilito di procedere all'acquisto del terreno edificatorio per la costruzione delle case degli impiegati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari, è autorizzata ad acquistare dalla signora Erminio Celestina, mq. 1120 di terreno edificatorio, sito in località "Prunizzedda", per la costruzione delle case degli impiegati, giusta deliberazione n. 182/182 del 4 aprile 1950.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 ottobre 1950
EINAUDI
TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 114. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-25;1025#art-1