Art. 1
In vigore dal 30 gen 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente la disciplina del collaudo dei lavori del genio militare per la Marina;
Udito il parere del Consiglio Superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
In mancanza dell'ufficiale generale del genio militare previsto dall' del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, il direttore generale del genio militare per la Marina può delegare al collaudo di tutti i lavori del genio militare per la Marina l'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano alle sue dipendenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 18. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-21;1082#art-1