Art. 1
In vigore dal 22 ott 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;
Decreta:
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Il dazio generale sul burro fresco o salato, anche fuso, (voce n. 30 della Tariffa generale dei dazi doganali di importazione) è temporaneamente ridotto, fino a tutto il 31 gennaio 1951, all'aliquota di 15 per cento del valore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-20;832#art-1