Art. 1

In vigore dal 22 ott 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: . Il dazio generale sul burro fresco o salato, anche fuso, (voce n. 30 della Tariffa generale dei dazi doganali di importazione) è temporaneamente ridotto, fino a tutto il 31 gennaio 1951, all'aliquota di 15 per cento del valore.
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