Art. 2

In vigore dal 23 set 1950
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti a nord, con le proprietà Anania Luigi e comune di Casole Bruzio; ad est, con le proprietà Magliari e Caracciolo; a sud, con la stessa proprietà e con le particelle 1 e 6 del foglio 22; ad ovest, con il vallone Perciavinella.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-22;773#art-2

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