Art. 1

In vigore dal 23 set 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230; In virtù della delegazione concessa con l'art. 5 della predetta legge; Udito il parere, in data 24 agosto 1950, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Belvedere Spinello (Catanzaro), della superficie di ettari 182.76.04, (in catasto alla Società, Anonima Bonifiche idrauliche ed Agrarie del Mezzogiorno), nei confronti della Società Beni Rustici, Crotonesi, con sede in Roma; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Belvedere Spinello, della superficie di ettari 182.76.04, (in catasto alla Società Anonima Bonifiche Idrauliche ed Agrarie del Mezzogiorno), nei confronti della Società Beni Rustici Crotonesi, con sede in Roma.
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