Art. 1

In vigore dal 23 set 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230; In virtù della delegazione concessa con l'art. 5 della legge predetta; Udito il parere, in data 24 agosto 1950, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Pedace (Cosenza), della superficie di ettari 371.02.50, nei confronti della Società per azioni Imprese e Lavori Agricoli "S.I.L.A." (S.C.I.O.V.I.E.), con sede in Roma; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Pedace (Cosenza), della superficie di ettari 371.02.50, nei confronti della Società per azioni Imprese e Lavori Agricoli "S.I.L.A." (S.C.I.O.V.I.E.), con sede in Roma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-22;767#art-1

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