Art. 2
In vigore dal 23 set 1950
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di ettari 361.93.20, a nord, con la strada statale Silana -Crotonese; ad ovest, con la particella 3-b dello stesso Barracco Alfonso, delimitata da una linea retta congiungente il km. 83 della strada silana-crotonese con l'incrocio delle comunali Croce di Magara-Monte Curcio; a sud, con la proprietà di Paese Pietro e con il confine comunale di Spezzano Piccolo; ad est, con la predetta strada statale; il corpo è intersecato, in senso ovest-est, dalla comunale Croce di Magara;
il secondo corpo, della superficie di ettari 432.99.80, a nord, con la proprietà Bernardo, Cozzolino Enrico fu Angelo e con la comunale Cozzolino-San Bartolo; ad ovest, con la proprietà di Cozzolino Enrico e con la statale silana-crotonese; a sud, con la comunale Croce di Magara e con il confine comunale di Spezzano Piccolo; ad est, con la comunale Cozzolino-San Bartolo e con la proprietà Cava;
il terzo corpo, della superficie di ettari 351.50.50, a nord, con la provinciale Camigliatello-Acri; ad ovest ed a sud, con la strada comunale Cozzolino-San Bartolo e con la proprietà Cava; ad est, con la proprietà di Ranieri Adolfo fu Stefano, di Gullo Francesco fu Federico ed altri, e di Ginnante; il corpo è attraversato, in senso ovest-est, dal torrente Camigliati e dalla strada comunale Serra Longo-Valle Capra;
il quarto corpo, della superficie di ettari 32.85.02, a nord, col fiume Mucone, con la proprietà Gervasi e avv. Sensi; ad ovest, con la proprietà dei fratelli De Santis e di Berlingieri Annibale; a sud, con la proprietà dei fratelli De Santis predetti e con quella di Gervasi Luigi; ad est, con la proprietà di quest'ultimo e con la vicinale di Zagarise; il corpo è attraversato, in senso sud-nord, dal torrente Camigliati e dal fosso Zagarise, in senso ovest-est, dalla provinciale Camigliatello-Acri e non sono compresi nell'espropriazione i terreni, delimitati dai predetti confini, che si trovino ad altitudine inferiore a quota 1144,50.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-22;762#art-2