Art. 1

In vigore dal 2 dic 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 19 giugno 1950, n. 2257; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma, dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Boccassuolo, frazione del comune di Montefiorino, in provincia di Modena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 1950 EINAUDI ALDISIO Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1950 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 47. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Boccassuolo, frazione del comune di Montefiorino (Modena) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo