Art. 1
In vigore dal 22 ott 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 1 maggio 1925, n. 707, col quale venne approvata la tariffa dei diritti, per la quotazione dei titoli presso la Borsa valori di Napoli, spettanti alla Camera di commercio, industria, e agricoltura di detta città;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 205, col quale, fra l'altro, vennero apportate variazioni alla tariffa predetta;
Vista la deliberazione in data 28 luglio 1950 della Giunta della Camera di commercio suddetta, con la quale è stata proposta una ulteriore modifica alla tariffa per la quotazione ufficiale dei titoli;
Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il secondo comma dell' del decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 205, è sostituito dal seguente:
L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno. L'anno in corso si computa per intero quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel primo semestre; quando invece l'iscrizione avvenga nel secondo semestre i diritti da corrispondersi sono ridotti a metà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 settembre 1950
EINAUDI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1950
Atti dei Governo, registro n. 36, foglio n. 6. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;811#art-1