Art. 2

In vigore dal 7 ott 1950
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei franco bolli, di cui all' del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1950 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 101. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-30;747#art-2

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