Art. 1

In vigore dal 5 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con regio decreto 21 ottobre 1938, n. 2216, e modificato con i regi decreti 21 ottobre 1940, n. 1654 e 17 ottobre 1941, n. 1214; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la proposta di modifica allo statuto formulata dal Consiglio direttivo della predetta Scuola; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, ulteriormente modificato come appresso: La tabella A di cui all'art. 6 dello statuto attuale è sostituita dalla seguente: TABELLA A Indennità di carica del direttore e del vice-direttore (art. 6) Direttore..................... annue lire 120.000 Vice-direttore.................. annue lire i60.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 1. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-30;1303#art-1

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Art. 1 Modificazione allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo