Art. 1
In vigore dal 5 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con regio decreto 21 ottobre 1938, n. 2216, e modificato con i regi decreti 21 ottobre 1940, n. 1654 e 17 ottobre 1941, n. 1214;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduta la proposta di modifica allo statuto formulata dal Consiglio direttivo della predetta Scuola;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, ulteriormente modificato come appresso:
La tabella A di cui all'art. 6 dello statuto attuale è sostituita dalla seguente:
TABELLA A
Indennità di carica del direttore e del vice-direttore
(art. 6)
Direttore..................... annue lire 120.000 Vice-direttore.................. annue lire i60.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1950
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 1. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-30;1303#art-1