Art. 1

In vigore dal 24 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 22 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica; Vista la domanda 5 ottobre 1949, con la quale il presidente dell'Ente Zolfi italiani, con sede in Roma, ha chiesto il riconoscimento giuridico della Gestione speciale avente lo scopo di costruire case popolari da concedere in locazione agli operai addetti alle miniere zolfifere nazionali ed ai dipendenti dell'Ente medesimo; Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 luglio 1950; Visto lo statuto della detta Gestione speciale, modificato secondo quanto prescritto dal Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: È riconosciuta la personalità giuridica della Gestione speciale dell'Ente Zolfi italiani avente lo scopo di costruire case popolari da concedere in locazione agli operai addetti alle miniere zolfifere nazionali nonché ai dipendenti dell'Ente medesimo, ed è approvato il relativo statuto composto di 27 articoli, vistato e sottoscritto dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1950 EINAUDI ALDISIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 91. - CARLOMAGNO
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