Art. 2

In vigore dal 27 lug 1950
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti: a nord, con la proprietà di Barracco Luigi, fu Roberto, oggi eredi, con la strada vicinale Rosito-Acquafredda; ad est, con il limite intercomunale con il territorio di Isola Capo Rizzuto-Vallone Santo Stefano; a sud, con il Vallone Rositello, che è limite intercomunale con il territorio di Isola Capo Rizzuto; ad ovest, con la proprietà della Società per azioni Imprese e Lavori Agricoli (S.I.L.A.) con sede a Roma (S.C.I.O.V.I.E.).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-25;509#art-2

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