Art. 1
In vigore dal 12 set 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Le piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato, stabilite dall'allegato n. 1 al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, vengono modificate come all'unita tabella, firmata dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per i trasporti, fermo restando l'aumento transitorio di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - D'ARAGONA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 64. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-06-30;627#art-1