Art. 1

In vigore dal 12 set 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Le piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato, stabilite dall'allegato n. 1 al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, vengono modificate come all'unita tabella, firmata dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per i trasporti, fermo restando l'aumento transitorio di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - D'ARAGONA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 64. - CARLOMAGNO
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