Art. 1

In vigore dal 28 ott 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255; Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 18 aprile 1950, n. 1384; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella G allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Nardodipace, in provincia di Catanzaro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1950 EINAUDI ALDISIO Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1950 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 10. - CARLOMAGNO
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