Art. 1

In vigore dal 17 set 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, col quale è stata istituita l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.); Visto l'art. 3, comma secondo, lettera b), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modifiche e integrazioni al predetto decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38; Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali la strada Latina dell'itinerario Latina-Aprilia-Pomezia-Roma; Visto il voto 18 aprile 1950, n. 1876, del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Visto il voto 11 maggio 1950, n. 70, del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: È classificata nella rete delle strade statali la strada Latina-Aprilia-Pomezia-Roma. Tale strada è iscritta nell'elenco delle strade statali col n. 148, con la denominazione "Latina". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 75. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-06-28;650#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo