Art. 1
In vigore dal 17 set 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, col quale è stata istituita l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);
Visto l'art. 3, comma secondo, lettera b), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modifiche e integrazioni al predetto decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38;
Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali la strada Latina dell'itinerario Latina-Aprilia-Pomezia-Roma;
Visto il voto 18 aprile 1950, n. 1876, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il voto 11 maggio 1950, n. 70, del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
È classificata nella rete delle strade statali la strada Latina-Aprilia-Pomezia-Roma.
Tale strada è iscritta nell'elenco delle strade statali col n. 148, con la denominazione "Latina".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 75. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-06-28;650#art-1