Art. 1
In vigore dal 13 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 5 agosto 1949, n. 604, 26 ottobre 1949, n. 779, e 31 ottobre 1949, numeri 777, 780 e 782;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, è autorizzata la prelevazione di L. 133.200.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario;
Ministero di grazia e giustizia:
Cap. n. 78-bis (di nuova istituzione). -
Contributo straordinario alla Cassa delle
ammende per il pagamento di somme dovute a
privati a titolo di indennita per
riparazioni pecuniarie...................... L. 200.000
Ministero degli affari esteri:
Cap. n. 99-bis. - Spese di ufficio, ecc... L. 5.000.000
Cap. n. 99-VI(di nuova istituzione).-Spese
di viaggio e indennita di missione......... L. 2.000.000
Cap. n. 99-VII (di nuova istituzione). -
Spese per l'adattamento dei locali.......... L. 30.000.000
Ministero della pubblica istruzione:
Cap. n. 233-quinquies (di nuova isti-
tuzione). - Spesa per l'acquisto di opere di
antichita e di arte da collocare nel Palazzo
Barberini in Roma........................... L. 48.000.000
Ministero dell'industria e del
commercio:
Cap. n. 125. - Spese per l'esecuzione dei
programmi E.R.P., ecc....................... L. 48.000.000
--------------------- Totale... L. 133.200.000
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 82. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-06-28;529#art-1