Art. 1

In vigore dal 13 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 5 agosto 1949, n. 604, 26 ottobre 1949, n. 779, e 31 ottobre 1949, numeri 777, 780 e 782; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, è autorizzata la prelevazione di L. 133.200.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario; Ministero di grazia e giustizia: Cap. n. 78-bis (di nuova istituzione). - Contributo straordinario alla Cassa delle ammende per il pagamento di somme dovute a privati a titolo di indennita per riparazioni pecuniarie...................... L. 200.000 Ministero degli affari esteri: Cap. n. 99-bis. - Spese di ufficio, ecc... L. 5.000.000 Cap. n. 99-VI(di nuova istituzione).-Spese di viaggio e indennita di missione......... L. 2.000.000 Cap. n. 99-VII (di nuova istituzione). - Spese per l'adattamento dei locali.......... L. 30.000.000 Ministero della pubblica istruzione: Cap. n. 233-quinquies (di nuova isti- tuzione). - Spesa per l'acquisto di opere di antichita e di arte da collocare nel Palazzo Barberini in Roma........................... L. 48.000.000 Ministero dell'industria e del commercio: Cap. n. 125. - Spese per l'esecuzione dei programmi E.R.P., ecc....................... L. 48.000.000 --------------------- Totale... L. 133.200.000 Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1950 Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 82. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-06-28;529#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione della prelevazione di L. 133.200.000 dal fondo di — Testo vigente | Portale Normativo