Art. 1

In vigore dal 3 set 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547; Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete statale la strada che dall'innesto con la statale n. 71 presso la stazione ferroviaria di Chiusi-Terme di Chianciano porta alle Terme di Chianciano; Considerato che l'Amministrazione provinciale di Siena, con deliberazione 11 marzo 1950, n. 101, si è impegnata a corrispondere all'A.N.A.S. un contributo annuo di L. 1.400.000 (un milione quattrocentomila) per la manutenzione della strada suddetta; Visto il voto 17 gennaio 1950, n. 7, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali; Visto il voto 14 gennaio 1950, n. 395, del Consiglio superiore dei lavori pubblici (sezione seconda); Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: È classificata nella rete delle strade statali la Strada che dall'innesto con la statale n. 71 presso la stazione di Chinsi-Terme di Chianciano porta alle Terme di Chianciano. Tale strada è inserita nell'elenco delle strade statali con la seguente denominazione: n. 146 di Chianciano: innesto con la n. 71 presso la stazione di Chiusi-Terme di Chianciano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Caprarola, addì 22 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 22. - CONSOLI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-06-22;600#art-1

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