Art. 2
In vigore dal 20 dic 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 4 agosto 1949.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI - LOMBARDO - TOGNI - D'ARAGONA - SIMONINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglia n. 60. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-06-12;988#art-2