Art. 1

In vigore dal 15 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai; Visto il decreto legislativo 6 marzo 1945, n. 518; Ritenuta l'opportunità di elevare da sessantacinque a settantacinque il numero dei posti di notaio in Milano; da uno a due i posti di notaio nel comune di Abbiategrasso; da due a tre i posti di notaio nel comune di Saronno; ed infine di istituire un posto di notaio rispettivamente nei comuni di Meda, Malnate e Cernusco sul Naviglio, nel distretto notarile di Milano; Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Milano; Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che è aumentato a settantacinque il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Milano, a due il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Abbiategrasso, a tre il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Saronno, ed è istituito un posto di notaio rispettivamente nei comuni di Meda, Malnate e Cernusco sul Naviglio, nel distretto notarile di Milano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1950 EINAUDI PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1950 Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 73. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-06-11;532#art-1

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Art. 1 Modificazioni della tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141. — Testo vigente | Portale Normativo