Art. 1

In vigore dal 6 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai; Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666; Ritenuta l'opportunità di sopprimere le sedi notarili di Rota Greca e di Celico, dei distretti notarili riuniti di Cosenza e Rossano; Visti i pareri del Consiglio notarile di Cosenza e della Corte di appello di Catanzaro; Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che le sedi notarili di Rota Greca e di Celico, nei distretti notarili riuniti di Cosenza e Rossano, sono soppresse a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1950 EINAUDI PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1950 Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 64. - CARLOMAGNO
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