Art. 1
In vigore dal 6 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;
Ritenuta l'opportunità di sopprimere le sedi notarili di Rota Greca e di Celico, dei distretti notarili riuniti di Cosenza e Rossano;
Visti i pareri del Consiglio notarile di Cosenza e della Corte di appello di Catanzaro;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che le sedi notarili di Rota Greca e di Celico, nei distretti notarili riuniti di Cosenza e Rossano, sono soppresse a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 giugno 1950
EINAUDI
PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 64. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-06-11;490#art-1