Art. 2

In vigore dal 20 lug 1950
Le disposizioni del precedente articolo si applicano dal corrente esercizio finanziario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte del conti, addì 1 luglio 1950 Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-06-09;406#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo