Art. 2
In vigore dal 20 lug 1950
Le disposizioni del precedente articolo si applicano dal corrente esercizio finanziario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte del conti, addì 1 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-06-09;406#art-2