Art. 1
In vigore dal 23 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, che a approva il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
L'art. 90, prima parte, del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è sostituito dal seguente:
"Gli agenti incorrono nella multa il cui importo può variare da venticinque a cinquecento lire; o nella sospensione dallo stipendio da uno a dieci giorni, se appartenenti al gruppo A: ".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - D'ARAGONA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 3. - CONSOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-30;561#art-1