Art. 1

In vigore dal 23 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, che a approva il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. L'art. 90, prima parte, del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è sostituito dal seguente: "Gli agenti incorrono nella multa il cui importo può variare da venticinque a cinquecento lire; o nella sospensione dallo stipendio da uno a dieci giorni, se appartenenti al gruppo A: ". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 maggio 1950 EINAUDI DE GASPERI - D'ARAGONA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 3. - CONSOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-30;561#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo