Art. 1
In vigore dal 23 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 850, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia, ora Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;
Visti i regi decreti 12 marzo 1931, n. 281, 28 gennaio 1932, n. 58 e 29 marzo 1934, n. 47; il decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, e il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1948, n. 152, con i quali vennero apportate delle variazioni alla predetta tariffa;
Vista la deliberazione in data 9 dicembre 1949, n. 975, della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con la quale sono state proposte alcune riduzioni dei diritti di quotazione dei titoli;
Visto l'art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Con decorrenza dal 1 luglio 1950 i diritti di quotazione, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1948, n. 152, sono modificati come appresso:
1) Diritto fisso annuo.............................. L. 3000 2) Diritto proporzionale per ogni milione o frazione
di milione di capitale nominale:
- per i primi 10 miliardi......................... " 100 - oltre 10 miliardi e fino a 15 miliardi.......... " 50 - oltre 15 miliardi............................... " 25
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1950
EINAUDI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 1. - CONSOLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;560#art-1