Art. 1

In vigore dal 23 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 850, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia, ora Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma; Visti i regi decreti 12 marzo 1931, n. 281, 28 gennaio 1932, n. 58 e 29 marzo 1934, n. 47; il decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, e il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1948, n. 152, con i quali vennero apportate delle variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione in data 9 dicembre 1949, n. 975, della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con la quale sono state proposte alcune riduzioni dei diritti di quotazione dei titoli; Visto l'art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Con decorrenza dal 1 luglio 1950 i diritti di quotazione, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1948, n. 152, sono modificati come appresso: 1) Diritto fisso annuo.............................. L. 3000 2) Diritto proporzionale per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale: - per i primi 10 miliardi......................... " 100 - oltre 10 miliardi e fino a 15 miliardi.......... " 50 - oltre 15 miliardi............................... " 25 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1950 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 1. - CONSOLI
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