Art. 2
In vigore dal 11 lug 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1950.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 19. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;428#art-2