Art. 2

In vigore dal 11 lug 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1950. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1950 Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 19. - CARLOMAGNO
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